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Legislazione Italiana e Regolamenti Comunitari

 

 

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Legislazione Italiana e Regolamenti Comunitari

 

2018: Nuovo regolamento comunitario 1096 del 22 maggio 2018 che modifica il regolamento 29/2012 per alcune indicazioni facoltative dell'olio extra vergine di oliva inseribili in etichetta, e cioè:

1) Caratteristiche chimiche in etichetta
...l'indicazione dell'acidità massima prevista alla data del termine minimo di conservazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 1169/2011 può figurare unicamente se accompagnata dalla menzione, in caratteri delle stesse dimensioni e nello stesso campo visivo, dell'indice dei perossidi, del tenore in cere e dell'assorbimento nell'ultravioletto, determinati a norma del regolamento (CEE) n. 2568/91, previsti alla stessa data.

2) “la campagna di raccolta deve essere indicata sull'etichetta sotto forma della relativa campagna di commercializzazione a norma dell'articolo 6, lettera c), punto iii), del regolamento (UE) n. 1308/2013, oppure sotto forma del mese e anno della raccolta, in quest'ordine. Il mese corrisponde al mese dell'estrazione dell'olio dalle olive.

Il legislatore comunitario ha teso così a rendere più omogenee le diciture presenti sulle etichette in materia di campagna di produzione, prevedendo due sole possibilità:
1) campagna di commercializzazione, la prossima sarà la 2018/19
2) mese e anno in cui sono state molite le olive

click qui per aprire il REG CE 1096-2018

2016: L'etichetta per l'olio extra vergine di oliva non è statica. Due le grandi novità di quest'anno. (in verde i link ai regolamenti)

La dichiarazione nutrizionale, in realtà, non dovrebbe essere una grande novità, essendo contenuta nel regolamento comunitario 1169/2011. L’obbligo della “dichiarazione nutrizionale” di cui all’art. 9 par. 1 lettera l) decorre dal 13 dicembre 2016.  La legge 122/2016 (meglio conosciuta come legge europea 2015-2016) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 8 luglio 2016 modifica invece la disciplina sul termine minimo di conservazione.

Il provvedimento è entrato in vigore il 23 luglio 2016. Teoricamente, dunque, tutte le bottiglie confezionate dopo tale data devono seguire le nuove prescrizioni di legge.

1) Dichiarazione nutrizionale

Sono obbligatorie indicazioni su: - valore energetico - grassi - acidi grassi saturi - carboidrati - zuccheri - proteine - sale.

L’indicazione del valore energetico e dei nutrienti è riferita a 100 g/100 ml dell’alimento. La dichiarazione nutrizionale può essere integrata con l’indicazione su acidi grassi monoinsaturi, acidi grassi polinsaturi, polioli, amido, fibre.

Attenzione, non è ammessa nella dichiarazione nutrizionale nessun altro nutriente o composto (es. colesterolo) diverso da quelli indicati. Per non sbagliare ci si può riferire, come previsto dall'articolo 31, comma 4, lettera C) a “dati generalmente stabiliti e accettati.

” Tali si considerano i valori nutrizionali messi a disposizione dal Crea, in particolare dal Centro di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (ex Inran): Valore energetico (kcal): 899 Valore energetico (kJ): 3762 Grassi (g): 99,9 Acidi grassi saturi (g): 14,46 Carboidrati (g): 0 Zuccheri (g): 0 Proteine (g): 0 Sale (g): 0.

Si fa presente che la dichiarazione nutrizionale può essere presentata sia in forma tabellare (tabella nutrizionale) sia in forma testuale, come elenco delle indicazioni obbligatorie.

2) Termine minimo di conservazione

La nuova modalità con cui presentare il termine minimo di conservazione è prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera B) della legge 122/2016. Possiamo distinguere due casi.

Nel caso di miscela di oli extra vergini di oliva di diverse campagne produttive (o di oli di provenienza diversa da quella nazionale) va inserito il semplice termine minimo di conservazione. Il termine minimo di conservazione viene stabilito sotto la responsabilità del produttore e va indicato con la dicitura: "da consumarsi preferibilmente entro il" quando la data comporta l'indicazione del giorno, oppure: "da consumarsi preferibilmente entro fine" negli altri casi.

Nel caso di olio extra vergine di oliva 100% italiano e di una sola campagna olearia va indicata obbligatoriamente anche la campagna di produzione (la prossima campagna di produzione sarà la 2016/2017). Di più, la campagna di produzione deve obbligatoriamente precedere il termine minimo di conservazione.

Ricordiamo infine che il regolamento comunitario 1335/2013, all'articolo 1 comma 2 stabilisce che “l’indicazione della campagna di raccolta può figurare soltanto quando il 100 % del contenuto dell’imballaggio proviene da tale raccolta.” E' quindi fatto divieto di pubblicare la campagna olearia quando si tratta di miscela di più annate.

 

22/11/2011. Reg CE 1169/2011 relativo all'indicazione dell'origine e della tabella nutrizionale degli alimenti.  Per ora sembra che entri in vigore dal 2013. Per l'entrata in vigore ci sono diverse fasi. Per l'entrata in vigore ci saranno diverse fasi con inizio 13/12/2013. Per ulteriori informazioni. Qui il link al regolamento.  

28/01/2011. Reg. CE 61/2011: parametri più severi per l’olio d’oliva. I limiti fissati dal nuovo regolamento che stabiliscono un massimo di alchil esteri, è utile per garantire una migliore qualità degli oli extravergini e, allo stesso tempo, consente di contrastare l’impiego di oli deodorati, e oli non conformi che sono ottenuti con materia scadente (olive in cattivo stato) o con difetti sensoriali evidenti (avvinato). Qui il link al regolamento

2008: entra in vigore il nuovo regolamento Comunitario su Introduzione Mantenimento ed etichettatura in Agricoltura biologia (Reg CE 889-2008). Qui il link al regolamento.  

18/10/2007.  Il Decreto recante «Norme in materia di indicazioni obbligatorie nell’etichetta dell’olio vergine ed extravergine» è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N.243 del 18 ottobre. In buona sostanza, a partire da giugno 2008, piccoli e grandi produttori, nell'olio proveniente da olive italiane e molite in italia, dovranno riportare in etichetta la dicitura da olive italiane molite in italia o olio extra vergine italiano seguito da un codice identificativo che ne permette la rintracciabilità (attraverso un sistema di controllo che è il vecchio MADE IN ITALY). Quindi, anche le piccole aziende che producono olio solo dalle proprie olive dovranno inserire tale dicitura avvalendosi del codice del frantoio qualora non lo abbiano. La rintracciabilità e la veridicità avverrà tramite i registri del frantoio. Click qui per visionare il decreto.

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Il primo novembre 2003 entrano in vigore due nuovi regolamenti comunitari, il Reg EC 1513-2001 (articolo 1 e allegato) e il Reg. EC 1019/2002. Qui sotto ne tratteremo i caratteri salienti, lasciando conclusioni e commenti al singolo lettore, che potrà scaricare anche il testo integrale dei regolamenti (acrobat)

1) Leggi il testo integrale Reg. Ec 1513-2001

2) Leggi il testo integrale Reg. EC 1019-2002

3) Riportiamo il testo integrale del Reg. EC 796-2002 recante anche modifiche al metodo organolettico e chimico del Reg CE 2568/91.

4) il testo integrale e tutti gli allegati del Reg CE 2568/91 potete trovarlo al seguente link: www.oliveoil.org/ita/norma.htm

5) Reg. CE 178/2002

6) legge 3 agosto 2004 n°104

 

Caratteri salienti dell' ART.1 e dell'allegato del Reg. EC 1513-2001:

a) L'olio di oliva extra vergine dovrà avere acidità libera inferiore allo 0,8%. (Fino a tale data il massimo ammissibile era l'1%). Per maggiori informazioni si veda la sezione sulla classificazione seguendo il link qui di seguito (vai a classificazione degli oli di oliva)

b) Gli oli vergine corrente e vergine lampante vengono inclusi nell'unica categoria dell' olio lampante. Per maggiori informazioni si veda la sezione sulla classificazione seguendo il link qui di seguito (vai a classificazione degli oli di oliva)

 

Caratteri salienti del Reg. EC 1019-2002:

Nel testo integrale si leggerà che tale regolamento entra in vigore il 1° novembre 2002, ma è stata fatta una variazione per cui parte del regolamento entra in vigore il 1° novembre 2003.

a) Contadini e frantoi non potranno più vendere oli d’oliva sfusi al consumatore. L’olio dovrà essere presentato al consumatore finale “preimballato” in contenitori della capacità massima di cinque litri, etichettato secondo le nuove disposizioni e provvisto di un sistema di chiusura che perda la sua integrità dopo la prima utilizzazione. La nuova norma intende tutelare meglio i consumatori dalle miscelazioni fraudolente, considerando che se non è etichettato con la sua precisa denominazione commerciale (per esempio, olio extra vergine d’oliva), il venditore che ha fatto una miscelazione fraudolenta con olio di semi è difficilmente perseguibile. 

b) L’indicazione della provenienza rimane facoltativa, quindi se non c’è si tratta quasi sicuramente di olio estero, eventualmente miscelato con olio italiano, che però non raggiunge il 75% della miscela. - Se l’olio italiano raggiunge il 75%, può essere indicata in etichetta la percentuale prevalente di olio italiano, sempre che l’olio rimanente provenga da un Paese dell CE. - L’indicazione “olio extra vergine italiano” è ammessa soltanto se l’olio è ricavato al 100% da olive italiane macinate in un frantoio italiano: - In ogni caso non potrà essere indicata la zona precisa di provenienza (per esempio, del Lazio, del Viterbese, ecc.), che è riservata soltano agli oli DOP e IGP. Per gli altri, l’indicazione dell’origine riguarda soltanto lo Stato di provenienza o la generica Comunità europea.

c) La denominazione olio extra vergine d’oliva dovrà essere accompagnata dalla dicitura: “olio d’oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici”. Diciture diverse sono previste per l’olio vergine, l’olio d’oliva e l’olio di sansa. 

d) Tra le indicazioni facoltative è ammessa la dicitura “spremitura a freddo”, riservata agli extra vergini ottenuti a una temperatura inferiore a 27° C  e dalla spremitura meccanica della pasta di olive, con un sistema di estrazione di tipo tradizionale con presse idrauliche.  Sempre facoltativa è la diciture analoga “estratto a freddo”, che  indica l’olio ottenuto da processi continui (decanter, sinolea), ottenuti a una temperatura inferiore a 27 gradi centigradi.

e)  Non sarà più ammessa l’indicazione della sola acidità (per esempio, “a bassa acidità: 0,5%), che per il consumatore è fuorviante, perché da sola non esprime la qualità dell’olio. Dovrà essere accompagnata dall’indice dei perossidi, dal tenore delle cere e dall’assorbimento nell’ultravioletto. Per il consumatore sarebbe stata importante anche l’indicazione del contenuto in polifenoli al momento dell’imbottigliamento, che sono benefici per la salute e contrastano l’invecchiamento dell’olio. 

f) L’assoluta novità è che sarà ammessa la vendita di olio di oliva miscelato con olio di semi. Tale possibilità era del tutto esclusa dalle norme italiane, anzi considerata blasfema e punibile con la galera. Questo nuovo prodotto dovrà riportare la dizione “miscela di oli vegetali e di olio di oliva”, seguita immediatamente dall’indicazione della percentuale di olio d’oliva. Potrà essere una miscela molto adatta per friggere e, tutto sommato, uno sfogo per chi, in tutti questi anni di proibizionismo, si è dedicato a pasticciare fraudolentemente con olio di oliva e di semi.

STABILITE ANCHE LE SANZIONI DEL REG. CEE 1019/2002

Il Consiglio dei Ministri del 23 settembre ha approvato il testo del Decreto legislativo recante le disposizioni sanzionatorie circa l’applicazione del Regolamento Cee n. 1019/2002 relativo alle norme di commercializzazione dell’olio di oliva.

Imballaggi, etichette e designazione dell’origine riguardano le infrazioni tenute d’occhio

dall’Ispettorato Repressione Frodi che è l’organo deputato ai controlli in materia.

Imballaggi: sanzione amministrativa da 100 a 600 euro a chi detiene per vendere o venda olio in imballaggi con capacità superiore a 5 litri; da 800 a 4000 euro se gli imballaggi non sono provvisti di chiusura che perde la propria integrità dopo la prima utilizzazione.

Etichette: multa da 300 a 1800 euro per le aziende che utilizzano etichette non conformi.

Designazione dell’origine: le imprese che non rispettano le norme europee in materia di designazione dell’origine sono soggette a multe che vanno da 50 a 300 euro per piccoli quantitativi (fino a 50 litri), a multe tra 5.000 e 30.000 euro per infrazioni su quantitativi oltre i 30.000 litri.

 

 

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