Legislazione Italiana e Regolamenti Comunitari
2018:
Nuovo
regolamento comunitario 1096 del 22 maggio 2018 che modifica il regolamento
29/2012 per alcune indicazioni facoltative dell'olio extra vergine di oliva
inseribili in etichetta, e cioè:
1)
Caratteristiche chimiche in etichetta
“...l'indicazione
dell'acidità massima prevista alla data del termine minimo di conservazione di
cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 1169/2011
può figurare unicamente se accompagnata dalla menzione, in caratteri delle
stesse dimensioni e nello stesso campo visivo, dell'indice dei perossidi, del
tenore in cere e dell'assorbimento nell'ultravioletto, determinati a norma del
regolamento (CEE) n. 2568/91, previsti alla stessa data.”
2) “la campagna di raccolta deve essere indicata
sull'etichetta sotto forma della relativa campagna di commercializzazione a
norma dell'articolo 6, lettera c), punto iii), del regolamento (UE) n.
1308/2013, oppure sotto forma del mese e anno della raccolta, in quest'ordine.
Il mese corrisponde al mese dell'estrazione dell'olio dalle olive.”
Il legislatore comunitario ha teso così a rendere più omogenee le diciture
presenti sulle etichette in materia di campagna di produzione, prevedendo due
sole possibilità:
1) campagna di commercializzazione, la prossima sarà la 2018/19
2) mese e anno in cui sono state molite le olive
click
qui per aprire il REG CE 1096-2018
2016:
L'etichetta per l'olio extra vergine di oliva non è statica. Due le grandi
novità di quest'anno. (in verde i link ai regolamenti)
La dichiarazione nutrizionale,
in realtà, non dovrebbe essere una grande novità, essendo contenuta nel
regolamento comunitario 1169/2011.
L’obbligo della “dichiarazione nutrizionale” di cui all’art. 9 par. 1 lettera l)
decorre dal 13 dicembre 2016. La legge
122/2016 (meglio
conosciuta come legge europea 2015-2016) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del
8 luglio 2016 modifica invece la disciplina sul termine minimo di conservazione.
Il provvedimento è entrato in
vigore il 23 luglio 2016. Teoricamente, dunque, tutte le bottiglie confezionate
dopo tale data devono seguire le nuove prescrizioni di legge.
1) Dichiarazione nutrizionale
Sono obbligatorie indicazioni
su: - valore energetico - grassi - acidi grassi saturi - carboidrati - zuccheri
- proteine - sale.
L’indicazione del valore
energetico e dei nutrienti è riferita a 100 g/100 ml dell’alimento. La
dichiarazione nutrizionale può essere integrata con l’indicazione su acidi
grassi monoinsaturi, acidi grassi polinsaturi, polioli, amido, fibre.
Attenzione, non è ammessa
nella dichiarazione nutrizionale nessun altro nutriente o composto (es.
colesterolo) diverso da quelli indicati. Per non sbagliare ci si può riferire,
come previsto dall'articolo 31, comma 4, lettera C) a “dati generalmente
stabiliti e accettati.
” Tali si considerano i valori
nutrizionali messi a disposizione dal Crea, in particolare dal Centro di ricerca
per gli alimenti e la nutrizione (ex Inran): Valore energetico (kcal): 899
Valore energetico (kJ): 3762 Grassi (g): 99,9 Acidi grassi saturi (g): 14,46
Carboidrati (g): 0 Zuccheri (g): 0 Proteine (g): 0 Sale (g): 0.
Si fa presente che la
dichiarazione nutrizionale può essere presentata sia in forma tabellare (tabella
nutrizionale) sia in forma testuale, come elenco delle indicazioni obbligatorie.
2) Termine minimo di
conservazione
La nuova modalità con cui
presentare il termine minimo di conservazione è prevista dall'articolo 1, comma
1, lettera B) della legge 122/2016. Possiamo distinguere due casi.
Nel caso di miscela di oli
extra vergini di oliva di diverse campagne produttive (o di oli di provenienza
diversa da quella nazionale) va inserito il semplice termine minimo di
conservazione. Il termine minimo di conservazione viene stabilito sotto la
responsabilità del produttore e va indicato con la dicitura: "da consumarsi
preferibilmente entro il" quando la data comporta l'indicazione del giorno,
oppure: "da consumarsi preferibilmente entro fine" negli altri casi.
Nel caso di olio extra vergine
di oliva 100% italiano e di una sola campagna olearia va indicata
obbligatoriamente anche la campagna di produzione (la prossima campagna di
produzione sarà la 2016/2017). Di più, la campagna di produzione deve
obbligatoriamente precedere il termine minimo di conservazione.
Ricordiamo infine che il
regolamento comunitario
1335/2013, all'articolo 1 comma 2 stabilisce che “l’indicazione della
campagna di raccolta può figurare soltanto quando il 100 % del contenuto
dell’imballaggio proviene da tale raccolta.” E' quindi fatto divieto di
pubblicare la campagna olearia quando si tratta di miscela di più annate.
22/11/2011. Reg CE 1169/2011
relativo all'indicazione dell'origine e della tabella nutrizionale degli
alimenti. Per ora sembra che entri in vigore dal 2013. Per l'entrata in
vigore ci sono diverse fasi. Per l'entrata in vigore ci saranno diverse fasi con
inizio 13/12/2013. Per ulteriori informazioni.
Qui il link al regolamento.
28/01/2011. Reg. CE 61/2011:
parametri più severi per l’olio d’oliva. I limiti fissati dal nuovo
regolamento che stabiliscono un massimo di alchil esteri, è
utile per garantire una migliore qualità degli oli extravergini e, allo stesso
tempo, consente di contrastare l’impiego di oli deodorati, e oli non conformi che sono ottenuti con
materia scadente (olive in cattivo stato) o con difetti sensoriali evidenti
(avvinato).
Qui il link al
regolamento
2008: entra in vigore il nuovo
regolamento Comunitario su Introduzione Mantenimento ed etichettatura in
Agricoltura biologia (Reg CE 889-2008).
Qui il link al
regolamento.
18/10/2007.
Il Decreto recante «Norme in materia di indicazioni obbligatorie nell’etichetta
dell’olio vergine ed extravergine» è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N.243
del 18 ottobre.
In buona sostanza,
a partire da giugno 2008, piccoli e grandi produttori, nell'olio proveniente da
olive italiane e molite in italia, dovranno riportare in etichetta la dicitura
da olive italiane molite in italia o olio extra vergine italiano seguito da un codice identificativo
che ne permette la rintracciabilità (attraverso un sistema di controllo che è il
vecchio MADE IN ITALY). Quindi, anche le piccole aziende che producono olio
solo dalle proprie olive dovranno inserire tale dicitura avvalendosi del codice
del frantoio qualora non lo abbiano. La rintracciabilità e la veridicità
avverrà tramite i registri del frantoio.
Click qui per visionare il
decreto.
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Il
primo novembre 2003 entrano in vigore due nuovi regolamenti comunitari, il Reg
EC 1513-2001 (articolo 1 e allegato) e il Reg. EC 1019/2002. Qui sotto ne
tratteremo i caratteri salienti, lasciando conclusioni e
commenti al singolo lettore, che potrà scaricare anche il testo integrale dei
regolamenti (acrobat)
1)
Leggi il testo integrale Reg.
Ec 1513-2001
2)
Leggi il testo integrale Reg.
EC 1019-2002
3)
Riportiamo il testo integrale del Reg. EC
796-2002 recante anche modifiche al metodo organolettico e chimico del Reg CE 2568/91.
4)
il testo integrale e tutti gli allegati del Reg CE 2568/91 potete trovarlo al
seguente link: www.oliveoil.org/ita/norma.htm
5)
Reg. CE 178/2002
6)
legge 3
agosto 2004 n°104
Caratteri
salienti dell' ART.1 e dell'allegato del Reg. EC 1513-2001:
a) L'olio di oliva extra vergine
dovrà avere acidità libera inferiore allo 0,8%. (Fino a tale data il massimo
ammissibile era l'1%). Per maggiori informazioni si veda la
sezione sulla classificazione seguendo il link qui di seguito (vai
a classificazione
degli oli di oliva)
b) Gli oli vergine corrente e vergine
lampante vengono inclusi nell'unica categoria dell' olio lampante. Per maggiori
informazioni si veda la
sezione sulla classificazione seguendo il link qui di seguito (vai
a classificazione
degli oli di oliva)
Caratteri
salienti del Reg. EC 1019-2002:
Nel
testo integrale si leggerà che tale regolamento entra in vigore il 1° novembre
2002, ma è stata fatta una variazione per cui parte del regolamento entra in
vigore il 1° novembre 2003.
a) Contadini e frantoi non potranno più
vendere oli d’oliva sfusi al consumatore. L’olio dovrà essere presentato al
consumatore finale “preimballato” in contenitori della capacità massima di
cinque litri, etichettato secondo le nuove disposizioni e provvisto di un
sistema di chiusura che perda la sua integrità dopo la prima utilizzazione. La
nuova norma intende tutelare meglio i consumatori dalle miscelazioni
fraudolente, considerando che se non è etichettato con la sua precisa
denominazione commerciale (per esempio, olio extra vergine d’oliva), il
venditore che ha fatto una miscelazione fraudolenta con olio di semi è
difficilmente perseguibile.
b) L’indicazione della provenienza
rimane facoltativa, quindi se non c’è si tratta quasi sicuramente di olio
estero, eventualmente miscelato con olio italiano, che però non raggiunge il
75% della miscela. - Se l’olio italiano raggiunge il 75%, può essere indicata
in etichetta la percentuale prevalente di olio italiano, sempre che l’olio
rimanente provenga da un Paese dell CE. - L’indicazione “olio extra vergine
italiano” è ammessa soltanto se l’olio è ricavato al 100% da olive
italiane macinate in un frantoio italiano: - In ogni caso non potrà essere
indicata la zona precisa di provenienza (per esempio, del Lazio, del Viterbese,
ecc.), che è riservata soltano agli oli DOP e IGP. Per gli altri,
l’indicazione dell’origine riguarda soltanto lo Stato di provenienza o la
generica Comunità europea.
c) La denominazione olio extra vergine
d’oliva dovrà essere accompagnata dalla dicitura: “olio d’oliva di
categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante
procedimenti meccanici”. Diciture diverse sono previste per l’olio vergine,
l’olio d’oliva e l’olio di sansa.
d) Tra le indicazioni facoltative è
ammessa la dicitura “spremitura a freddo”, riservata agli extra vergini
ottenuti a una temperatura inferiore a 27° C e dalla spremitura meccanica della pasta di olive, con un sistema di estrazione di tipo
tradizionale con presse idrauliche. Sempre facoltativa è la diciture
analoga “estratto a freddo”, che indica l’olio ottenuto da processi
continui (decanter, sinolea), ottenuti a una temperatura inferiore a 27 gradi centigradi.
e) Non sarà più ammessa
l’indicazione della sola acidità (per esempio, “a bassa acidità: 0,5%),
che per il consumatore è fuorviante, perché da sola non esprime la qualità
dell’olio. Dovrà essere accompagnata dall’indice dei perossidi, dal tenore
delle cere e dall’assorbimento nell’ultravioletto. Per il consumatore sarebbe
stata importante anche l’indicazione del contenuto in polifenoli al momento
dell’imbottigliamento, che sono benefici per la salute e contrastano
l’invecchiamento dell’olio.
f) L’assoluta novità è che sarà
ammessa la vendita di olio di oliva miscelato con olio di semi. Tale possibilità
era del tutto esclusa dalle norme italiane, anzi considerata blasfema e punibile
con la galera. Questo nuovo prodotto dovrà riportare la dizione “miscela di
oli vegetali e di olio di oliva”, seguita immediatamente dall’indicazione
della percentuale di olio d’oliva. Potrà essere una miscela molto adatta per
friggere e, tutto sommato, uno sfogo per chi, in tutti questi anni di
proibizionismo, si è dedicato a pasticciare fraudolentemente con olio di oliva
e di semi.
STABILITE ANCHE LE SANZIONI DEL REG. CEE
1019/2002
Il Consiglio dei Ministri del 23 settembre ha approvato il testo del Decreto
legislativo recante le disposizioni sanzionatorie circa l’applicazione del
Regolamento Cee n. 1019/2002 relativo alle norme di commercializzazione
dell’olio di oliva.
Imballaggi, etichette e designazione dell’origine riguardano le
infrazioni tenute d’occhio
dall’Ispettorato Repressione Frodi che è l’organo deputato ai
controlli in materia.
Imballaggi: sanzione amministrativa da 100 a 600 euro a chi detiene per
vendere o venda olio in imballaggi con capacità superiore a 5 litri; da 800 a
4000 euro se gli imballaggi non sono provvisti di chiusura che perde la propria
integrità dopo la prima utilizzazione.
Etichette: multa da 300 a 1800 euro per le aziende che utilizzano
etichette non conformi.
Designazione dell’origine: le imprese che non rispettano le norme
europee in materia di designazione dell’origine sono soggette a multe che
vanno da 50 a 300 euro per piccoli quantitativi (fino a 50 litri), a multe tra
5.000 e 30.000 euro per infrazioni su quantitativi oltre i 30.000 litri.
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