CLASSIFICAZIONE
Denominazione e
Definizione degli Oli di oliva e degli Oli di sansa di oliva
La classificazione degli oli di oliva è
unica nella Comunità Europea e suddivide le varie tipologie in conformità a
numerose caratteristiche chimico-fisiche e attraverso l’analisi sensoriale
(Panel Test), come riportato rispettivamente dal Reg. CE n. 2568/91 e successive
modifiche, dal Reg CE 1513/2001, del Reg CE 796/2002 (click
qui per visionarli)
Una
prima classificazione suddivide gli oli di oliva (ottenuti attraverso
raffinazione chimica) dagli oli di oliva vergini (ottenuti per sola spremitura
delle olive) fra i quali certamente l’extra vergine di oliva (o vergine
extra), propone la qualità per eccellenza.
Definiamo in accordo con le norme
legislative:
Olio
di oliva vergine: È l'olio ottenuto dal frutto dell'olivo soltanto
mediante processi meccanici o fisici, utilizzando il calore per facilitarne
l’estrazione in quantità tale da non causare alterazioni dell'olio stesso.
Le olive non subiscono nessun altro trattamento diverso dal lavaggio, dalla
decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione. Non può essere
commercializzato come olio vergine l'olio ottenuto mediante estrazione con
solventi chimici o con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con
oli di altra natura. L’olio di oliva vergine è oggetto delle denominazioni
che seguono:
Olio extra vergine di oliva: (qualità per eccellenza),
olio di oliva vergine il cui punteggio organolettico è uguale o superiore a
6,5; la cui acidità libera espressa in acido oleico è al massimo di 1 g.
per 100 g. e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste dalle
normative (vedi tabella sottostante)
Olio di oliva vergine: olio di oliva vergine il cui
punteggio organolettico è uguale o superiore a 5,5; la cui acidità libera
espressa in acido oleico è al massimo di 2 g. per 100 g. e avente le altre
caratteristiche conformi a quelle previste dalle normative (vedi tabella
sottostante)
Olio di oliva vergine corrente: olio di oliva vergine il cui
punteggio organolettico è uguale o superiore a 3,5; la cui acidità libera
espressa in acido oleico è al massimo di 3,3 g. per 100 g. e le altre
caratteristiche conformi a quelle previste dalle normative(vedi tabella
sottostante)
Olio di oliva vergine lampante: olio di oliva vergine il cui
punteggio organolettico è inferiore a 3,5 e/o la cui acidità libera espressa
in acido oleico è superiore a 3,3 g. per 100 g. le altre caratteristiche
conformi a quelle previste dalle normative (vedi tabella sottostante).
NB: In forza del Reg.
EC 1513-2001 dal 1° novembre 2003 gli oli vergine corrente e vergine
lampante vengono inclusi nell'unica categoria dell' olio di oliva
lampante.
Olio di oliva
lampante: olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido
oleico, è superiore a 2 g per 100 g e/o avente le altre caratteristiche
conformi a quelle previste per questa categoria.
Gli oli che seguono vengono invece
ottenuti tramite processi di estrazione chimica con solventi:
Olio di oliva raffinato È l'olio di oliva ottenuto
dalla raffinazione di oli di oliva vergini, la cui acidità libera
espressa in acido oleico non può eccedere 0,5 g. per 100 g. e avente le altre
caratteristiche conformi a quelle previste dalle normative (vedi tabella
sottostante)
Olio di oliva È l'olio di oliva ottenuto da un taglio di olio di
oliva raffinato e di oli di oliva vergini diversi dall'olio lampante, la cui
acidità libera non può eccedere 1,5 g. per 100 g. e avente le altre
caratteristiche conformi a quelle previste dalle normative (vedi tabella
sottostante). Attenzione all’etichetta quindi, leggervi OLIO DI OLIVA o OLIO
EXTRA VERGINE DI OLIVA è profondamente diverso.
Olio di sansa di oliva greggio È l'olio ottenuto mediante
trattamento al solvente di sansa di oliva, esclusi gli oli ottenuti con processi
di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura e avente le
altre caratteristiche conformi a quelle previste dalle normative (vedi tabella
sottostante)
Olio di sansa di oliva raffinato È l'olio ottenuto dalla
raffinazione di olio di sansa di oliva greggio, la cui acidità libera espressa
in acido oleico non può eccedere 0,5 g. per 100 g. e avente le altre
caratteristiche conformi a quelle previste dalle normative (vedi tabella
sottostante)
Olio di sansa di oliva È l'olio ottenuto da un taglio
di olio di sansa di oliva raffinato e di oli di oliva vergini diversi dall'olio
lampante, la cui acidità libera non può eccedere 1,5 g. per 100 g. e avente le
altre caratteristiche conformi a quelle previste dalle normative (vedi tabella
sottostante).
Va
chiarito che:
Ø gli oli rettificati (sia di sansa che di oliva)
hanno subito una lavorazione che ne ha compromessa la parte aromatica
caratteristica degli oli di oliva;
Ø
nell'olio etichettato come "Olio di
oliva" e nell' "Olio di sansa di oliva" non è prescritta la
quantità minima di olio vergine (o extra o vergine o corrente) che deve
comporre la miscela.
Ø
L’olio di oliva vergine corrente e l’olio di oliva
vergine lampante sono di solito oli molto vecchi oppure oli ottenuto da olive
non sane o mescolate a quelle di cascola. L’olio vergine corrente viene usato
per tagliare altri oli e ottenere così l’olio d’oliva. Il destino del
vergine lampante una volta raffinato è lo stesso del vergine corrente.
Ø Ci sono oli di oliva extra vergini come per esempio alcuni
fra quelli provenienti dalla Spagna (Andalusia), che pur appartenendo per
caratteristiche chimiche alla categoria merceologica degli extra vergini, hanno
il tipico sapore della “pipì di gatto”. Questi oli, prima di venir
commercializzati, devono essere sottoposti a trattamenti chimici quali:
neutralizzazione, decolorazione e deodorazione. In seguito vengono usati per
tagliare oli extra vergini. Il perché è facilmente comprensibile visto che
questi oli costano circa 3.000 lire il kg.
Come verrà ampiamente
descritto nella sezione qualità, ci sono in commercio oli di
oliva extra vergini DOP (Denominazione di origine protetta) e oli extra vergini
biologici o biologici in conversione.
Un’etichetta
che riporti la dicitura DOP (Reg. CEE 2081/92),
seguita dal luogo di origine (ad esempio DOP Umbria
Colli Martani), indica che le olive da cui è stato estratto l’olio provengono
esclusivamente dalla zona indicata e da ben precisi cultivar. Inoltre questi oli
devono avere un punteggio al panel test superiore a 7. Un olio di oliva extra
vergine non etichettato DOP deve avere per essere tale un punteggio di
6,5 o superiore al panel test.
I
disciplinari per gli oli DOP non
vietano però l’uso di antiparassitari organofosforici (pesticidi), o dei
concimi chimici; perciò se
l’uliveto è stato trattato con queste sostanze l’olio non sarà indenne dal
contenerne.
Per ulteriori informazioni sui
pesticidi: http://www.greenpeace.it/archivio/toxic/pest.htm
Per
quel che concerne gli oli DA AGRICOLTURA BIOLOGICA, in questo caso la normativa
comunitaria in vigore (Reg. CEE 834/07
e 889/08 ) prevede:
1)
che gli olivi non possano subire trattamenti con pesticidi, erbicidi ….
o sostanze per normativa ritenute pericolose per gli organismi viventi (uomo
incluso),
2)
che la concimazione è operata non con concimi chimici ma solo con
deiezioni animali disidratate (o non disidratate), ma comunque provenienti da
allevamenti i cui animali sono nutriti in modo naturale (ad esempio il fieno non
deve essere stato trattato con pesticidi/diserbanti o concimato in modo
chimico).
In
ogni caso per
le diverse tipologie di olio consigliamo caldamente se possibile di visionare i parametri analitici
(chimico-fisici), dell'olio che state acquistando che vi permetteranno di stabilirne la
qualità (per saperne di più).
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